La recente introduzione dell’art. 26-ter nel Codice della Nautica da Diporto ha suscitato un acceso dibattito nel settore nautico.
La nuova disposizione, entrata in vigore il 10 maggio 2026, prevede che le unità da diporto battenti bandiera estera, appartenenti a cittadini italiani o a società aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiani, debbano dimostrare la propria idoneità alla navigazione mediante le certificazioni eventualmente previste dalla normativa dello Stato di bandiera.
Qualora tali certificazioni non siano previste dall’ordinamento dello Stato di bandiera, l’unità deve essere sottoposta ad accertamento presso un Organismo Tecnico Notificato italiano al fine di ottenere l’attestazione prevista dall’art. 26-ter, relativa all’assenza di evidenti condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino.
La norma ha dato origine a numerosi commenti, interpretazioni e prese di posizione da parte di operatori, associazioni e professionisti del settore, alimentando un confronto particolarmente vivace.
Per contribuire a una migliore comprensione del quadro attualmente vigente, il Cap. Christian Signorelli, esperto di normativa nautica e Amministratore di UDICER S.r.l., Organismo Notificato tra quelli chiamati ad effettuare gli accertamenti previsti dal citato art. 26-ter, ha fornito alcune considerazioni sui principali aspetti della nuova disciplina.
Cosa ci può dire del clima di incertezza che si è creato attorno al nuovo articolo 26-ter?
Per quanto ci riguarda, occorre distinguere tra il dibattito che si è sviluppato nel settore e il dato giuridico.
Sotto il profilo normativo non ravvisiamo particolari incertezze. L’art. 26-ter è una disposizione vigente dal 10 maggio 2026 ed è pienamente efficace. Il legislatore non ha subordinato la sua applicazione all’adozione di decreti attuativi, regolamenti o circolari interpretative. Pertanto la norma è oggi operativa e va applicata per quello che prevede.
Diverso è il discorso relativo alle numerose prese di posizione, interpretazioni, commenti e critiche provenienti da diversi fronti. Si tratta di reazioni in parte comprensibili, perché la norma introduce un adempimento inatteso per molti diportisti italiani e destinato ad incidere su una platea particolarmente ampia di interessati.
Ma in molti sostengono che la norma sia “illegittima”.
Ho letto anch’io che molti ritengono che la norma possa presentare profili di criticità sotto il profilo costituzionale o ipotizzano possibili, quasi certe ed imminenti, valutazioni da parte delle istituzioni europee. Si tratta tuttavia di questioni che, ove fondate, dovranno essere affrontate e risolte nelle sedi competenti.
Noi, come operatori tecnici, non siamo chiamati a valutare la legittimità della norma. Prendiamo semplicemente atto che l’art. 26-ter è una disposizione vigente che richiama l’intervento degli Organismi Tecnici Notificati e, per quanto di nostra competenza, svolgiamo le attività previste dalla legge.
Quindi, voi come Organismo come vi muovete e quale messaggio desidera rivolgere ai proprietari delle unità interessate?
Come UDICER abbiamo ritenuto doveroso concentrarci sull’applicazione concreta della norma, predisponendo procedure, documentazione e criteri operativi coerenti con il dettato legislativo, con l’obiettivo di fornire, senza ulteriori rinvii, una risposta concreta a quei cittadini che intendono utilizzare la propria unità nel pieno rispetto della legge e senza esporsi a possibili contestazioni o problematiche connesse alla mancata regolarizzazione della propria posizione.
Allo stesso tempo, a coloro che non abbiano particolari esigenze operative o di utilizzo dell’unità e preferiscano attendere eventuali futuri chiarimenti o sviluppi del quadro applicativo, suggeriamo serenamente di valutare tale possibilità. Il nostro compito non è convincere qualcuno a richiedere l’accertamento, ma mettere a disposizione un percorso tecnico per chi ritenga di dovervi ricorrere sulla base della normativa vigente.

