Accertamenti tecnici unità di bandiera estera

Accertamenti tecnici unità di bandiera estera – Art. 26-ter

FOREIGN-FLAGGED CRAFT


Con la Legge 7 maggio 2026 n. 70 è stato introdotto nel Codice della Nautica da Diporto il nuovo Art. 26-ter relativo alle unità da diporto battenti bandiera estera.

La disposizione prevede che le unità da diporto fino a 24 metri, battenti bandiera estera, che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi rispettivamente residenza o sede legale in Italia, debbano dimostrare la relativa idoneità alla navigabilità mediante le certificazioni previste dalle norme dello Stato di bandiera.

Qualora tali norme non prevedano specifiche certificazioni relative all’idoneità alla navigabilità dello scafo, l’unità dovrà essere sottoposta ad accertamento presso un Organismo Tecnico Notificato, ai fini del rilascio di un’attestazione volta a verificare l’assenza di rischi per l’ambiente marino e per la sicurezza della navigazione.

L’attestazione prevista dalla norma ha validità quinquennale.

Eventuali aggiornamenti normativi, interpretativi o operativi saranno tempestivamente pubblicati su questa pagina.

AVVERTENZE

Il nuovo art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005 è attualmente oggetto di approfondimenti e valutazioni da parte dell’Amministrazione competente e potrebbero pertanto intervenire anche misure di semplificazione dell’attuale quadro applicativo.

Tuttavia, in assenza di disposizioni ostative da parte dell’Autorità competente e stante la piena vigenza della disposizione normativa, UDICER esegue gli accertamenti tecnici previsti dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005 e rilascia le relative attestazioni a seguito di esito favorevole delle verifiche effettuate.

I richiedenti che intendano avvalersi delle attività svolte da UDICER sono pertanto informati che l’attività viene svolta sulla base delle disposizioni vigenti e delle informazioni disponibili alla data dell’accertamento e della visita ispettiva.

La Direzione Tecnica UDICER ha sviluppato e redatto una specifica check-list di controllo per gli accertamenti previsti dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005.

Per agevolare i proprietari delle unità interessate dagli accertamenti previsti dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005, UDICER mette a disposizione l’UDICER Nautical Pilot Handbook e lo specifico “Addendum – Preparazione dell’unità all’accertamento tecnico ex art. 26-ter”.

Ai fini della preparazione dell’unità alla visita dell’Ispettore, il proprietario può fare riferimento sia alla sezione “Start of Season Check” contenuta nell’Handbook, sia alle indicazioni riportate nell’Addendum, che costituiscono strumenti di supporto utili per verificare lo stato generale dell’unità e raccogliere la documentazione che potrà risultare utile nel corso dell’accertamento tecnico.

 

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO EX ART. 26-TER
D.Lgs. 171/2005

Per richiedere l’accertamento tecnico previsto dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005 è possibile:

• compilare il modulo di richiesta disponibile in calce alla presente pagina;

• oppure contattare UDICER all’indirizzo e-mail: info@udicer.eu.

La data della visita ispettiva verrà successivamente comunicata dalla Direzione in funzione della documentazione ricevuta e delle esigenze organizzative, logistiche e operative connesse alle attività previste dalla normativa vigente.

Foreign Flagged Craft INFO UDICER / NAUTITEST

UDICER sta predisponendo, tramite le Agenzie convenzionate presenti sul territorio, sistemi di raggruppamento (“groupage”) delle unità interessate dagli accertamenti ex Art. 26-ter, al fine di ottimizzare la pianificazione degli interventi ispettivi, velocizzare le tempistiche operative e contenere i relativi costi per l’utenza.

Richieste

FAQ VISITE PER LE BANDIERE ESTERE – FOREIGN-FLAGGED CRAFT

NORMA DI RIFERIMENTO: Nuovo art. 26-ter del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 , n. 171

 

Nota informativa

UDICER si riserva di aggiornare le proprie procedure operative qualora intervengano nuove disposizioni normative o indicazioni delle Autorità competenti.

  La mia unità è iscritta sotto bandiera di Paese della UE. La normativa si applica?

Sì. La normativa si applica alle unità battenti qualsiasi bandiera estera, non italiana, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia

 

  Ho un natante (unità inferiore a 10 metri) iscritto sotto bandiera estera. Devo effettuare la visita?

Sì. La normativa si applica alle unità battenti bandiera estera di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi,rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, indipendentemente dalla loro lunghezza, fino a 24 metri.

 

  La mia unità è marcata CE. Sono comunque soggetto agli accertamenti?

Sì. La marcatura CE non esclude l’applicazione della norma

 

  La mia unità non è marcata CE. Sono comunque soggetto agli accertamenti?

Sì. La normativa si applica indipendentemente dalla presenza o meno della marcatura CE.

  

  Sono cittadino italiano residente all’estero e proprietario di un’unità battente bandiera estera. La normativa si applica?

No. Si applica ai cittadini italiani residenti in Italia.

 

  Se la mia unità era precedentemente iscritta in Italia, devo comunque effettuare la visita?

In assenza delle certificazioni previste dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005, l’unità dovrà comunque essere sottoposta all’accertamento previsto dalla norma.

La disponibilità di documentazione storica italiana, quali precedenti certificati di sicurezza, licenze di navigazione, certificati di cancellazione dai registri italiani, estratti RID o ATCN e altra documentazione tecnica o amministrativa relativa all’unità, può tuttavia costituire un utile elemento di supporto nell’ambito della valutazione tecnica effettuata dall’Ispettore.

Tale documentazione non sostituisce l’accertamento previsto dall’art. 26-ter, ma può contribuire alla ricostruzione della storia tecnica e amministrativa dell’unità e può essere tenuta in considerazione nell’ambito della valutazione complessiva del caso.

 

  Che cosa controllate durante la visita?

Le verifiche previste dalla norma riguarderanno l’assenza di condizioni potenzialmente rilevanti ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino, con particolare attenzione all’individuazione di eventuali condizioni di rischio manifeste.

Per agevolare i proprietari nella preparazione dell’unità e della documentazione, UDICER mette a disposizione l’UDICER Nautical Pilot Handbook e lo specifico Addendum dedicato agli accertamenti ex art. 26-ter.

 

  Quali documenti devo predisporre per la visita?

È opportuno mettere a disposizione dell’Ispettore tutta la documentazione tecnica, amministrativa e storica disponibile relativa all’unità.

Oltre alla documentazione di registrazione dello Stato di bandiera, possono risultare particolarmente utili, a titolo esemplificativo, la eventuali precedenti certificati di sicurezza, documentazione del costruttore, documentazione CE, perizie, survey, rapporti ispettivi, documentazione manutentiva e ogni altro documento utile a ricostruire la storia tecnica dell’unità.

Per ulteriori indicazioni è possibile consultare l’UDICER Nautical Pilot Handbook e lo specifico Addendum dedicato agli accertamenti ex art. 26-ter.

 

  Devo essere presente durante la visita?

La visita viene effettuata solo alla presenza del proprietario dell’unità o di un soggetto formalmente delegato.

L’Ispettore potrà richiedere la documentazione necessaria per verificare l’identità del soggetto presente e la sua legittimazione a richiedere l’accertamento.

 

  Sono obbligatorie le casse acque nere?

Non necessariamente.

L’eventuale assenza di una cassa di raccolta delle acque nere non costituisce di per sé motivo ostativo al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005.

Nel corso dell’accertamento, l’attenzione di UDICER è rivolta principalmente alla verifica che l’unità non presenti condizioni suscettibili di determinare potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino o per la sicurezza della navigazione.

Con riferimento ai servizi igienici installati a bordo, potranno pertanto essere valutati, a titolo esemplificativo:

  • la tipologia del sistema installato;
    • le modalità di gestione degli scarichi sanitari;
    • lo stato apparente delle tubazioni, delle valvole e degli eventuali sistemi di intercettazione o raccolta;
    • l’assenza di evidenti perdite, anomalie o scarichi involontari in mare.

La valutazione viene effettuata caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dell’unità e delle soluzioni tecniche adottate.

 

  La visita dovrà essere effettuata con unità a secco o galleggiante?

Nella generalità dei casi gli accertamenti vengono eseguiti con unità a scafo galleggiante. L’alaggio viene normalmente richiesto soltanto in presenza di specifiche esigenze tecniche, particolari criticità riscontrate nel corso della visita o qualora l’Ispettore lo ritenga necessario ai fini della formulazione del proprio giudizio tecnico.

 

  Quali saranno i tempi per l’esecuzione della visita?

UDICER dispone di una rete capillare di ispettori operanti sul territorio nazionale e prevede, salvo particolari criticità operative, logistiche o documentali, di poter programmare l’esecuzione della visita e procedere all’emissione dell’attestato entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.

Tale tempistica potrà subire variazioni in presenza di un numero particolarmente elevato di richieste concentrate in un medesimo periodo o in una determinata area geografica.

 

  Posso continuare a navigare in attesa della visita?

Stando alla stretta lettura della norma, l’unità dovrebbe essere già in possesso dell’attestazione prevista dall’Art. 26-ter per poter navigare o stazionare nelle acque territoriali italiane.

Potranno tuttavia seguire chiarimenti o eventuali disposizioni transitorie da parte delle Autorità competenti.

Una volta ottenuta l’attestazione, devo presentarla ad altre Amministrazioni?

L’attestazione prevista dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005 costituisce il documento attestante l’esito favorevole dell’accertamento tecnico richiesto dalla norma.

Alla data odierna non risultano previste specifiche formalità di deposito, trascrizione o annotazione presso gli uffici dello STED, le Capitanerie di Porto o altre Amministrazioni.

Il proprietario dovrà pertanto conservare l’attestazione a bordo dell’unità ed esibirla alle Autorità competenti in caso di richiesta.

Restano ferme eventuali future disposizioni o indicazioni che dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.

 

  Qual è la validità temporale dell’attestazione?

L’attestazione prevista dall’Art. 26-ter ha validità quinquennale dalla data di rilascio.

 

  L’attestazione ex Art. 26-ter equivale ad una marcatura CE per unità non marcate CE?

No. L’attestazione prevista dall’Art. 26-ter non costituisce marcatura CE dell’unità né sostituisce gli obblighi eventualmente previsti dalla normativa dello Stato di bandiera.

 

  Chi stabilisce se la documentazione dello Stato di bandiera esonera dalla visita ex Art. 26-ter?

La valutazione circa la sufficienza della documentazione rilasciata dallo Stato di bandiera compete al proprietario dell’unità ed alle Autorità eventualmente preposte alla vigilanza e al controllo.

UDICER interviene esclusivamente su richiesta del proprietario ai fini dell’esecuzione dell’accertamento previsto dall’Art. 26-ter.

 

  La presentazione della richiesta di visita mi consente di navigare prima dell’esecuzione dell’accertamento?

La semplice presentazione della richiesta di accertamento ad UDICER non equivale al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005.

 

  Se l’esito della visita è negativo, posso richiedere una nuova visita?

Sì. Una volta eliminate le criticità riscontrate, il proprietario potrà richiedere un nuovo accertamento.

 

  Gli accertamenti potranno essere eseguiti anche in porti all’estero?

Sì. UDICER dispone di una rete ispettiva operativa anche in diversi Paesi esteri, tra cui Grecia, Francia, Spagna, Turchia, Tunisia, Paesi Bassi, Croazia e Slovenia.

 

  Quali saranno indicativamente i costi degli accertamenti?

Le tariffe applicabili sono quelle previste da UDICER per il “rilascio del certificato di sicurezza” delle unità da diporto e vengono determinate sulla base della lunghezza dell’unità e della potenza motrice installata, oltre alle eventuali spese di trasferta.

 

  Quali dotazioni di sicurezza devo avere a bordo?

Le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo sono quelle previste dalla normativa dello Stato di bandiera.

Nell’ambito degli accertamenti previsti dall’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005, UDICER non verifica la presenza, completezza o validità delle dotazioni destinate alla protezione delle persone a bordo o al soccorso, quali, a titolo esemplificativo, giubbotti di salvataggio, zattere di salvataggio, segnali pirotecnici, eccetera.

Assumono invece rilievo i dispositivi direttamente connessi alla sicurezza dell’unità e alla prevenzione degli incendi, quali gli estintori e gli eventuali sistemi fissi antincendio presenti a bordo.

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