Accertamenti tecnici unità di bandiera estera – Art. 26-ter
FOREIGN-FLAGGED CRAFT
Con la Legge 7 maggio 2026 n. 70 è stato introdotto nel Codice della Nautica da Diporto il nuovo Art. 26-ter relativo alle unità da diporto battenti bandiera estera.
La disposizione prevede che le unità da diporto fino a 24 metri, battenti bandiera estera, che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi rispettivamente residenza o sede legale in Italia, debbano dimostrare la relativa idoneità alla navigabilità mediante le certificazioni previste dalle norme dello Stato di bandiera.
Qualora tali norme non prevedano specifiche certificazioni relative all’idoneità alla navigabilità dello scafo, l’unità dovrà essere sottoposta ad accertamento presso un Organismo Tecnico Notificato, ai fini del rilascio di un’attestazione volta a verificare l’assenza di rischi per l’ambiente marino e per la sicurezza della navigazione. L’attestazione prevista dalla norma ha validità quinquennale.
UDICER sta seguendo l’evoluzione applicativa della nuova disposizione nell’ambito dei confronti tecnici in corso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ulteriori aggiornamenti operativi saranno pubblicati non appena disponibili.
Foreign Flagged Craft INFO UDICER / NAUTITEST
UDICER sta predisponendo, tramite le Agenzie convenzionate presenti sul territorio, sistemi di raggruppamento (“groupage”) delle unità interessate dagli accertamenti ex Art. 26-ter, al fine di ottimizzare la pianificazione degli interventi ispettivi, velocizzare le tempistiche operative e contenere i relativi costi per l’utenza.
Nuova previsione normativa
Secondo quanto previsto dalla nuova normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale, le unità da diporto battenti bandiera estera appartenenti a cittadini italiani residenti in Italia saranno soggette ad accertamenti tecnici.
FAQ VISITE PER LE BANDIERE ESTERE – FOREIGN-FLAGGED CRAFT
NORMA DI RIFERIMENTO: Nuovo art. 26-ter del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 , n. 171
Nota informativa
UDICER informa che le modalità operative di esecuzione degli accertamenti previsti dall’Art. 26-ter sono attualmente oggetto di confronto tecnico con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ulteriori chiarimenti operativi ed interpretativi sono attesi a seguito della riunione ministeriale prevista per il prossimo 19 maggio 2026. Salvo diverse indicazioni delle Autorità competenti, entro il 20 maggio 2026 UDICER provvederà ad aggiornare il presente documento con risposte FAQ definitive ed indicazioni operative conclusive.
La mia unità è iscritta sotto bandiera di Paese della UE. La normativa si applica?
Sì. La normativa si applica alle unità battenti qualsiasi bandiera estera, non italiana, utilizzate da cittadini italiani.
Ho un natante (unità inferiore a 10 metri) iscritto sotto bandiera estera. Devo effettuare la visita?
Sì. La normativa si applica alle unità battenti bandiera estera utilizzate da cittadini italiani indipendentemente dalla loro lunghezza.
La mia unità è marcata CE. Sono comunque soggetto agli accertamenti?
Sì. La marcatura CE non esclude l’applicazione della norma
La mia unità non è marcata CE. Sono comunque soggetto agli accertamenti?
Sì. La normativa si applica indipendentemente dalla presenza o meno della marcatura CE.
La normativa si applica anche alle unità estere in semplice transito nelle acque territoriali italiane?
L’applicazione ai casi di semplice transito occasionale richiede specifici chiarimenti interpretativi da parte ministeriale.
Sono cittadino italiano residente all’estero e proprietario di un’unità battente bandiera estera. La normativa si applica?
Vale il luogo di residenza del cittadino italiano
Che cosa controllate durante la visita?
Le modalità operative degli accertamenti saranno definite anche sulla base dei chiarimenti ministeriali attualmente in corso.
In linea generale, le verifiche previste dalla norma riguarderanno l’assenza di condizioni potenzialmente rilevanti ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino, con particolare attenzione all’individuazione di eventuali condizioni di rischio manifeste.
Sono obbligatorie le casse acque nere?
Non in senso assoluto. Tuttavia, UDICER ritiene che la presenza di WC installati a bordo comporti particolare attenzione agli aspetti relativi alla tutela dell’ambiente marino ed alle modalità di gestione degli scarichi sanitari.
Nel corso degli accertamenti potranno pertanto essere verificate:
- la tipologia del sistema installato;
- l’eventuale presenza di sistemi di raccolta/intercettazione;
- lo stato apparente delle tubazioni, delle valvole e dei sistemi di ritegno/scarico;
- l’assenza di evidenti perdite o anomalie;
- le informazioni fornite al comandante/proprietario circa il corretto utilizzo degli scarichi sanitari nel rispetto della normativa applicabile.
Le modalità applicative definitive degli accertamenti saranno comunque oggetto delle precisazioni ministeriali attualmente in corso di definizione.
La visita dovrà essere effettuata con unità a secco o galleggiante?
Le modalità operative definitive sono oggetto delle precisazioni ministeriali attualmente in corso di definizione.
Quali saranno i tempi per l’esecuzione della visita?
UDICER dispone già di una rete capillare di ispettori operanti sul territorio nazionale e ritiene pertanto di poter garantire, salvo particolari criticità operative o documentali, tempistiche generalmente contenute per l’esecuzione degli accertamenti previsti dall’Art. 26-ter.
Le tempistiche definitive dipenderanno comunque anche dalle modalità applicative che saranno chiarite dalle Autorità competenti.
Posso continuare a navigare in attesa della visita?
Stando alla stretta lettura della norma, l’unità dovrebbe essere già in possesso dell’attestazione prevista dall’Art. 26-ter per poter navigare o stazionare nelle acque territoriali italiane.
Potranno tuttavia seguire chiarimenti o eventuali disposizioni transitorie da parte delle Autorità competenti.
Qual è la validità temporale dell’attestazione?
L’attestazione prevista dall’Art. 26-ter ha validità quinquennale dalla data di rilascio.
L’attestazione ex Art. 26-ter equivale ad una marcatura CE per unità non marcate CE?
No. L’attestazione prevista dall’Art. 26-ter non costituisce marcatura CE dell’unità né sostituisce gli obblighi eventualmente previsti dalla normativa dello Stato di bandiera.
Chi stabilisce se la documentazione dello Stato di bandiera esonera dalla visita ex Art. 26-ter?
La valutazione circa la sufficienza della documentazione rilasciata dallo Stato di bandiera compete al proprietario dell’unità ed alle Autorità eventualmente preposte alla vigilanza e al controllo.
UDICER interviene esclusivamente su richiesta del proprietario ai fini dell’esecuzione dell’accertamento previsto dall’Art. 26-ter.
Gli accertamenti potranno essere eseguiti anche in porti all’estero?
Sì. UDICER dispone di una rete ispettiva operativa anche in diversi Paesi esteri, tra cui Grecia, Francia, Spagna, Turchia, Tunisia, Paesi Bassi, Croazia e Slovenia.
Quali saranno indicativamente i costi degli accertamenti?
Le tariffe definitive saranno definite anche sulla base delle modalità operative che saranno chiarite dalle Autorità competenti, con criteri tariffari proporzionati e coerenti con la tipologia dell’unità e con la complessità degli accertamenti richiesti.
Quali dotazioni di sicurezza devo avere a bordo?
Le modalità di verifica delle dotazioni di sicurezza nell’ambito degli accertamenti previsti dall’Art. 26-ter sono attualmente oggetto di approfondimento e di future precisazioni ministeriali.
Allo stato attuale, salvo diversa indicazione ministeriale, resta ferma l’applicazione della normativa prevista dallo Stato di bandiera dell’unità.

