Reclami, ricorsi e contenziosi

 

UDICER/NAUTITEST ha politiche e procedure per la risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dai committenti o da altre parti circa la gestione della certificazione o di ogni altra questione.

Tutti i reclami, ricorsi e i contenziosi riguardanti le attività di UDICER vanno indirizzati per iscritto a U/N e comunicati al Direttore Tecnico e all’amministrazione. Solo i reclami inviati per iscritto possono essere accolti per azioni correttive formali.

Il Direttore Tecnico è responsabile della iscrizione del Registro dei Reclami e nel modulo relativo al Rapporto di Non Conformità, per l’avviamento di un’inchiesta e la preparazione della relativa pratica. Può avvalersi della collaborazione di AQ (Responsabile Assicurazione Qualità) e del responsabile dell’unità locale presso il committente da cui proviene il reclamo.

Le azioni correttive iniziano tempestivamente e la loro efficacia verificata nella prima riunione di Direzione

Qualsiasi parte interessata può, inoltre, presentare un ricorso contro le decisioni di UDICER per i seguenti casi:

  • respinta della richiesta di certificazione
  • sospensione, ritiro ed annullamento della certificazione.

I ricorsi vanno presentati per iscritto a UDICER motivati con tutta la documentazione disponibile e pertinente entro tre mesi (3) dalla decisione di respinta, sospensione, ritiro ed annullamento.

Il Direttore Tecnico, a seguito della presentazione del ricorso, prepara un rapporto ed unitamente all’amministrazione, decide di accogliere o rifiutare il ricorso basandosi sullo stato dei fatti e sulla documentazione del ricorrente.

La decisione viene comunicata al ricorrente per iscritto in un tempo ragionevole in modo che il ricorrente possa, se lo ritiene opportuno, ritirare il ricorso in questa fase della procedura senza incorrere in nessun obbligo finanziario.

In caso di conferma di diniego della certificazione l’interessato può rivolgersi, come previsto dall’art. 36 del D. L.vo 11 gennaio 2016, n. 5, alle “Amministrazioni vigilanti” di cui all’art.32 del medesimo decreto; dette “Amministrazioni” procedono al riesame entro novanta giorni. Decorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si intende respinto.