Flusso di certificazione

1)  Fase dell’accettazione o diniego della richiesta di certificazione

Il Committente della certificazione presenta alla Segreteria UDICER una “Richiesta di visita” che individua la tipologia di prodotto o accertamento di requisito che dovrà essere oggetto di valutazione della conformità alla direttiva 2013/53/UE.

La Segreteria attribuisce un numero alfa-numerico progressivo di pratica al documento, che viene comunicato al Committente e che sarà sempre espressamente richiamato nella corrispondenza tra questi e UDICER, e lo trasmette alla Direzione tecnica.

La Direzione tecnica, valuta la rispondenza ai requisiti di legge della valutazione/certificazione richiesta: in caso negativo, comunica per iscritto al committente la motivazione legale del diniego;
in caso positivo, fornisce il nulla osta alla Segreteria che predispone il Contratto, su modello Mod. CONTR CE/53, che contiene tutti i termini amministrativi, economici e tecnici regolanti la procedura di valutazione ed emissione dell’attestazione richiesta; il contratto verrà sottoscritto sia da UDICER, sia dal committente.

 

2) Fase degli accertamenti

In seguito alla redazione e all’accettazione del contratto da parte del Committente, la Direzione tecnica avvia la procedura di valutazione richiesta.

Il Committente deve inviare alla Direzione UDICER la documentazione tecnica per consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto e permettere di valutarne la conformità ai requisiti della direttiva 2013/53/UE.

L’elenco della documentazione richiesta da UDICER, riferita ai pertinenti moduli di valutazione, in base alla tipologia di prodotto, è indicata nel Fascicolo tecnico di “apertura” (1/A1/53, per il modulo A1; 1/B/53, per i moduli B, F e G; 1/APC/53, per la certificazione di post-costruzione) che viene consegnato al Committente.

3) Controllo della completezza e della conformità dei fascicoli (verifica documentale interna ai fini del rilascio di un certificato)

La Direzione, esamina la corrispondenza della documentazione tecnica ai requisiti previsti dalla direttiva 2013/53/UE e alle norme armonizzate pertinenti. Se il fabbricante non adotta norme armonizzate, laddove queste non hanno carattere cogente, la Direzione valuta se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti previsti.

Si accompagnano alla verifica della documentazione tecnica, gli accertamenti “in campo” da parte del Personale Ispettivo UDICER e/o di Laboratorio, con riferimento a:

– Fascicoli tecnici UDICER, che contengono istruzioni, fogli di lavoro e di calcolo, inerenti alla verifica dei requisiti essenziali, raccolti in base ai moduli di valutazioni previsti dalla citata direttiva ed applicabili alla tipologia di prodotto o accertamento;

– Regolamento tecnico UDICER per la valutazione della conformità ai requisiti essenziali della   Direttiva 2013/53/UE;

– Norme armonizzate di riferimento

Prima di chiudere un fascicolo e il relativo iter di accertamento, il Responsabile della Valutazione di conformità esamina integralmente ciascuna pratica e pone in rilievo, con annotazioni in rosso, eventuali osservazioni o correzioni da apportare alle singole voci che costituiscono il fascicolo. Riporta, poi, sulla prima pagina del fascicolo i richiami necessari per rendere completa la verifica. Solo quando tutte le voci avranno ottenuto esauriente risposta da parte dei compilatori e saranno state ritenute idonee dal Responsabile della Valutazione, questi firmerà e daterà il fascicolo. Ciò equivale a chiudere l’iter di accertamento e dare giudizio favorevole alla verifica stessa.

Concluso positivamente l’iter di accertamento, la Direzione UDICER, nella persona del suo Responsabile della Valutazione, emette l’attestato, su modello UN/EC 01/53 (vedi sopra) che verrà numerato secondo criteri di antifalsificazione e antiduplicazione.