Contenuto dei moduli della direttiva 2013/53/UE

A – Controllo interno della produzione

(All. III D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE)

Riguarda la progettazione e il controllo di fabbricazione interni.

Questo modulo non richiede l’intervento di un organismo notificato.

E’ la valutazione di conformità interna e controllo di fabbricazione interno da parte del fabbricante stesso, il quale ottempera agli obblighi di: redazione della documentazione tecnica; garanzia del processo di fabbricazione e controllo; marcatura e dichiarazione scritta di conformità UE, come prevista dall’allegato XIV del D. L.vo 11/1/2016, n. 5 (All. IV  direttiva 2013/53/UE).

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione,  possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

A1 – Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto

(All. IV D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE).

Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la procedura di valutazione della conformità di unità da diporto, moto d’acqua e delle emissioni acustiche, con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di: redazione della documentazione tecnica; garanzia del processo di fabbricazione e controllo; controllo sul prodotto con prove sotto la responsabilità di UDICER; marcatura e dichiarazione scritta di conformità UE, come prevista dall’allegato XIV del D. L.vo 11/1/2016, n. 5 (All. IV  direttiva 2013/53/UE).

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

B – Esame UE per tipo

(All. V D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE).

L’esame UE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui UDICER esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni della Direttiva 2013/53/UE (D. L.vo 11/1/2016, n. 5)

Riguarda la fase di progettazione delle unità da diporto e moto d’acqua e dei componenti e comprende anche la verifica delle emissioni gassose dei motori marini di propulsione. Deve essere seguito da un modulo che fornisca la valutazione nella fase di produzione (moduli C, D o F)

Il certificato d’esame UE per tipo, viene rilasciato per un campione rappresentativo della produzione valutato da UDICER in rapporto ai requisiti essenziali della direttiva 2013/53/UE

Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di esame UE per tipo ed espletare gli obblighi a carico del fabbricante stesso, come individuati nel  modulo di valutazione,  purché siano specificati nel mandato.

C – Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

(All. VI D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE).

Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Fornisce la conformità al tipo descritto nel certificato di esame UE per tipo rilasciato secondo il modulo B.

Il fabbricante garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni della direttiva 2013/53/UE; redige la dichiarazione scritta di conformità UE, come prevista dall’allegato XIV del D. L.vo 11/1/2016, n. 5 (All. IV  direttiva 2013/53/UE).

Questo modulo non prevede l’intervento di un organismo notificato, ad eccezione di quanto richiesto per la valutazione dei gas di scarico dei motori marini di propulsione: nell’eventualità che il fabbricante dei motori non operi a norma di un adeguato sistema qualità come quello descritto nel modulo H (All. XI del D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE)  UDICER  può essere chiamato ad eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Il fabbricante, in caso di livello qualitativo non soddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante stesso,  si applica la procedura supplementare di cui all’All. VI del D. L.vo 5/2016 (All. VIII direttiva 2013/53/UE). Per garantire la conformità del campione di motori ai requisiti della direttiva 2013/53/UE, si applica il metodo statistico descritto nell’allegato XIII del D. L.vo 5/2016 (All. VII della direttiva 2013/53/UE).

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

C1 – Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale

(All. XVII D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE).

Riguarda la valutazione delle emissioni gassose dei motori marini, se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata di riferimento. Segue il modulo B.

Il fabbricante ottempera agli obblighi di: garanzia del processo di fabbricazione e controllo; controllo sul prodotto con prove sotto la responsabilità di UDICER; marcatura e dichiarazione scritta di conformità UE, come prevista dall’allegato XIV del D. L.vo 11/1/2016, n. 5 (All. IV  direttiva 2013/53/UE).

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

D – Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione

(All. VII D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE).

Segue il modulo B.

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, del quale UDICER valuta se soddisfa le prescrizioni  della direttiva 2013/53/UE.

Il fabbricante, soggetto a sorveglianza da parte di UDICER, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni della direttiva 2013/53/UE.

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

E – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto

(All. VIII D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE)

Segue il modulo B.

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per l’ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, del quale UDICER valuta se soddisfa le prescrizioni  della direttiva 2013/53/UE.

Il fabbricante, soggetto a sorveglianza da parte di UDICER,  dichiara che il prodotto interessato è conforme al tipo descritto nel certificato d’esame UE per tipo; appone la marcatura CE e il numero 0966, identificativo di UDICER.

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

F – Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

(All. IX D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE)

Segue il modulo B.

UDICER controlla la conformità del prodotto al tipo descritto nel certificato di esame UE per tipo rilasciato secondo il modulo B ed effettua gli esami e le prove di controllo della conformità dei prodotti alle norme pertinenti esaminando e provando ogni prodotto o esaminando e provando i prodotti su base statistica.

UDICER rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione 0966 a ogni prodotto omologato.

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante inerenti il processo di fabbricazione e di controllo e riguardanti sia la garanzia di conformità dei prodotti al tipo omologato descritto del certificato dell’esame UE per tipo, sia l’omogeneità di ciascun lotto prodotto, per la verifica statistica della conformità.

G – Conformità basata sulla verifica dell’unità

(All. X D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE)

È la procedura di valutazione della conformità di unità da diporto, moto d’acqua, emissioni gassose e acustiche e componenti, con cui il fabbricante si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato  è conforme ai requisiti della direttiva 2013/53/UE.

Il fabbricante ottempera agli obblighi di:  redazione della documentazione tecnica; garanzia del processo di fabbricazione e controllo; verifica sul prodotto con esami e prove da parte di UDICER;

marcatura e dichiarazione scritta di conformità UE, come prevista dall’allegato XIV del D. L.vo 11/1/2016, n. 5 (All. IV  direttiva 2013/53/UE).

UDICER rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione 0966 sul prodotto approvato.

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

H – Conformità basata sulla garanzia qualità totale

(All. XI D. L.vo 5/2016 – All. II Dec. 768/2008/CE)

Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato, del quale UDICER valuta se soddisfa le prescrizioni  della direttiva 2013/53/UE.

Il fabbricante, soggetto a sorveglianza da parte di UDICER, appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili dalla direttiva 2013/53/UE, la marcatura di conformità CE e, sotto la responsabilità di UDICER,  il numero 0966 d’identificazione dell’Organismo.

Gli obblighi spettanti al fabbricante, come individuati nel  modulo di valutazione, possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

APC – Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione

(All. XII D. L.vo 5/2016 – All. V Direttiva 2013/53/UE)

La procedura si applica nel caso in cui né il costruttore né il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto.

Riguarda la verifica della conformità di:

– unità da diporto;

– moto d’acqua;

– componenti;

– motori marini;

– motori di propulsione o unità da diporto dopo una loro modifica o conversione rilevante

– un’unità da diporto la cui destinazione d’uso non contemplata dalla presente direttiva è stata

modificata in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione;

– unità da diporto costruite per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni, per le

quali s’intende procedere con la loro immissione sul mercato.

UDICER esamina il   il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti della direttiva 2013/53/UE. Rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e appone il proprio numero 0966 di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato.

Nel caso di unità da diporto, UDICER appone anche il Craft Identification Number (CIN), costituito da:

IT; UDI; n.ro del certificato; mese e anno della valutazione.

La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila la dichiarazione di conformità UE.